Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si propone l'obiettivo di favorire l'applicazione dei servizi resi possibili da reti satellitari insediate nello spazio mediante progetti coordinati in sede europea, con particolare e prioritaria attenzione al programma europeo di navigazione satellitare, e al progetto di osservazione della Terra del Consiglio nazionale delle ricerche, da considerare nel quadro del programma Global Monitoring for Environment and Security (GMES) sviluppato dall'Unione europea e dall'Agenzia spaziale europea (ESA).
      2. La presente legge tende altresì a garantire il coordinamento tra le diverse componenti del sistema spaziale nazionale, incentivando, in particolare, l'attività delle regioni e degli enti locali, ritenuti determinanti per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1, e attribuendo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) compiti di gestione della programmazione spaziale.
      3. La presente legge prevede l'uso di nuovi e più adeguati strumenti per la definizione di un quadro di riferimento per la politica spaziale, al quale tutti i soggetti istituzionali sono tenuti a uniformarsi, per la diffusione della cultura scientifica da considerare basilare per un corretto approccio da parte del pubblico alla fruizione dei nuovi servizi nonché per arricchire le dotazioni di prevenzione, di previsione e di soccorso, disponibili per le forze e per i servizi incaricati di operare ai fini della sicurezza ambientale e della protezione civile.
      4. Mediante la cooperazione con la comunità scientifica e, in particolare con l'Istituto nazionale di astrofisica, la presente legge promuove la valorizzazione

 

Pag. 5

delle risorse esistenti e l'introduzione nel programma nazionale per la ricerca, predisposto ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, di un capitolo afferente ai programmi spaziali europei e alla loro realizzazione anche sotto il profilo delle ricadute tecnologiche e di servizio.